Superbonus
per il terzo settore

 

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Terzo settore “cos’è e come funziona”

 

Il terzo settore (o settore non-profit) è l'insieme di quegli enti privati che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Identifica, in breve, quegli enti che operano e si collocano al di fuori degli altri due settori: quello pubblico (lo Stato) e quello commerciale (le imprese); non rientrano nelle amministrazioni pubbliche in quanto sono di natura privata, e non sono imprese poiché non perseguono il profitto.

Esistono ancora delle possibilità per l’utilizzo del superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025. In particolare, l’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto Rilancio ha previsto per gli enti del terzo settore (Onlus, OdV e APS) lo stesso decalage di aliquota dei condomini.

 

Quali sono i requisiti essenziali

Per accedere agli incentivi Onlus, APS e OdV devono rispettare in maniera puntuale i requisiti della legge che li riguarda:

Nel regime del bonus sono ammessi gli interventi antisismici e di efficientamento energetico.

A questa seconda voce rientrano interventi di:

  • isolamento termico sugli involucri;
  • adeguamento sismico
  • sostituzione impianti di climatizzazione invernale;
  • installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo;
  • posa in opera di infissi e schermature solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a condensazione;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
  • abbattimento delle barriere architettoniche.

Queste condizioni sono essenziali ai fini del Superbonus 110 prima dell’inizio dei lavori.

FAQ relative al terzo settore

In quali casi NON posso richiedere l’agevolazione ? Secondo il Fisco, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si realizza nel caso in cui l’ente sia detentore di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie (conclusioni applicabili con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma). O anche se l’immobile non rientra nella categoria catastale richiesta dalla norma : B1, B2, D4.

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